Castano Primo - Madni, il TAR accoglie il ricorso
Parla il segretario

giustizia

Castano Primo - Moschea in città? Il TAR ha deciso: accolto il ricorso dell’associazione Madni nei confronti del Comune di Castano Primo per quanto riguarda il nuovo stop ai lavori della struttura in via Friuli per ospitare le attività dell’associazione, fra le quali anche quella di preghiera. Il provvedimento del Comune è dunque annullato e riprende validità il permesso di costruire originario. Il segretario dell’associazione Madni, Hafiz Dildar: “Da parte nostra, disponibilità al dialogo con i residenti”.

La vicenda

L’associazione Madni presenta il ricorso verso la determinazione del 2 ottobre 2020 che confermava l’annullamento del permesso di costruire n. 17 / 2015 rilasciato il 15 gennaio 2016 all’associazione culturale Madni. La storia viene spiegata nella stessa sentenza. Con un primo ricorso “[…] l’Associazione Culturale Madni – premesso di essere un’associazione che persegue lo scopo di mantenere e valorizzare le tradizioni culturali e religiose dei paesi d’origine dei musulmani residenti in Castano Primo e al contempo rafforzare i legami di fratellanza umana con i cittadini locali mediante scambi culturali, collaborazione sociale e civile in un quadro di rispetto e di integrazione nel rispetto della Costituzione e delle leggi – ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 17/2015, rilasciatole in data 15 gennaio 2016 per opere di ampliamento e cambio di destinazione d’uso (da residenza a servizi alla persona) di un immobile di sua proprietà nel Comune di Castano Primo, in Via Friuli n. 1. Il permesso di costruire del 15 gennaio 2016 veniva annullato in autotutela dal Comune già una prima volta con provvedimento del 13 marzo 2017, impugnato appunto dall’Associazione Madni”. Il TAR, con la sentenza non definitiva, nel 2018 dichiara infondati tutti i motivi del ricorso, eccetto quello in relazione alla legittimità costituzionale dell’articolo 72 della legge regionale lombarda 12 / 2005 e affida la decisione alla Corte Costituzionale. La Corte, con sentenza del 5 dicembre 2019, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 72 citato, “in quanto imponeva l’esistenza del piano delle attrezzature religiose come condizione assoluta per l’installazione di qualsiasi nuova attrezzatura religiosa”. Con una nuova sentenza, il 10 agosto 2020, il TAR si pronuncia definitivamente e “accoglie il ricorso avverso il primo atto di annullamento in autotutela del permesso di costruire”. L’assenza del piano delle attrezzature religiose non può costituire motivo ostativo all’insediamento di una struttura religiosa. Di conseguenza, si rispande l’efficacia del titolo edilizio.

Il secondo annullamento

Il Comune di Castano Primo però dispone un nuovo annullamento in autotutela del permesso di costruire. Si legge nella nuova sentenza: “Il nuovo provvedimento (formalmente denominato “conferma di annullamento”) si fonda sulla convinzione che il T.A.R., nonostante abbia annullato il provvedimento di autotutela e affermato la riespansione degli effetti del permesso di costruire, avrebbe comunque ritenuto sussistenti, nel respingere gli ulteriori motivi di ricorso, aspetti di ‘criticità’ comunque evidenziati dal Comune nel precedente provvedimento di autotutela”. Le criticità sollevate dal Comune e che si leggono nell’atto in sostanza sono il numero “indeterminato” di destinatari, l’area “inidonea per le sue ridotte dimensioni, inserita inserita in una zona altamente residenziale, inadatta per le condizioni viabilistiche di contorno e per la carenza di parcheggio”; viene sottolineato da parte del Comune che l’area “non è idonea […] a sopportare il carico di traffico e di posteggio indotto dall’affluenza di persone in relazione alla pratica di culto”. La Madni presenta un nuovo ricorso al TAR.

I motivi del TAR

Il TAR nella decisione sottolinea diversi punti. Intanto, “l’inammissibilità della produzione documentale della delibera della Giunta comunale n. 76 del 22 aprile 2021, effettuata nel corpo della memoria di replica depositata dal Comune di Castano Primo il 27 aprile 2021. Trattasi di deposito avvenuto in violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. assegnato per la produzione di documenti, possibile sino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione. Parimenti inammissibile è il deposito di note di udienza da parte dell’Associazione ricorrente, avvenuto in data 14 maggio 2021, quindi oltre il termine venti giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p”. Poi la sentenza, dopo altre precisazioni, espone i motivi della decisione. Intanto, il fatto, sottolineato dalla Madni, che l’atto dell’ottobre 2020 avrebbe violato il termine di 18 mesi previsto dalle normative, perché il permesso di costruire sarebbe stato annullato in autotutela dopo oltre 5 anni dal primo provvedimento. Per il TAR “il motivo è fondato e, in quanto assorbente, esonera il Collegio dall’esame delle rimanenti censure. Alla luce della natura perentoria del termine, si deve ritenere che l’amministrazione comunale fosse decaduta dal potere di annullare – peraltro una seconda volta – in autotutela il permesso di costruire, essendo decorso un termine ben superiore a quello fissato dalla legge”.

La difesa del Comune non accettata dal TAR

In merito alle questioni relative ai termini, il Comune aveva sottolineato che il permesso di costruire si sarebbe ‘riespanso’ nella sua efficacia solo a seguito della sentenza del TAR del 2020 e che quindi i 18 mesi previsti sarebbero decorsi a partire da questa sentenza. Ma il TAR non ammette questa posizione: “L’effetto di ‘riespansione’ dell’efficacia del permesso di costruire non è dunque altro che l’effetto ripristinatorio derivante dalla pronuncia del T.A.R. di annullamento del primo atto di autotutela. Condividere la tesi dell’amministrazione porterebbe alla conseguenza paradossale di consentire all’amministrazione stessa di esercitare all’infinito, in un continuo susseguirsi di nuovi provvedimenti di autotutela e di pronunce giurisdizionali in ordine agli stessi, il potere per il quale il legislatore ha invece introdotto un termine decadenziale certo, entro il quale l’amministrazione deve esplicare in pieno il potere, senza riservarsi di introdurre nuovi motivi a fondamento di possibile illegittimità una volta decorsi i diciotto mesi”.

Le precisazioni del TAR

Ancora la sentenza precisa: “Infine, per completezza, va evidenziato che non è corretta l’affermazione secondo cui l’associazione culturale sarebbe ora priva di interesse alla decisione del giudizio per non aver eseguito e completato i lavori entro il termine di validità del permesso di costruire del 2016; tale affermazione non tiene conto del fatto che il permesso di costruire è stato annullato una prima volta – con provvedimento esecutivo e non sospeso nella sua efficacia – con la determinazione del 13 marzo 2017: a seguito dell’atto di autotutela dell’amministrazione, l’associazione ricorrente non aveva quindi alcun titolo giuridico per dare inizio ai lavori. Lo stesso dicasi a seguito dell’adozione del secondo atto di autotutela – impugnato in questa sede – sicché i termini di validità del permesso di costruire non sono ancora decorsi”. Ricorso dunque accolto. Non solo. Il Comune di Castano Primo è condannato al pagamento delle spese legali, quantificate in 4mila euro.

Parla il segretario della Madni

Hafiz Dildar, segretario dell’associazione Madni, commenta: “La Madni e la comunità pakistana castanese hanno accolto la sentenza con grande soddisfazione. Noi abbiamo sempre creduto nella giustizia e siamo sempre stati convinti che prima o poi le nostre ragioni sarebbero state riconosciute, sia pure con i tempi lunghi dei procedimenti giudiziari. Ormai è stata detta l’ultima parola in modo chiaro e inequivocabile; ci auguriamo che anche il Comune capisca questo e non si ostini a portare avanti con ulteriori azioni una battaglia persa che oltretutto avrebbe un costo per le casse comunali. È nostra intenzione procedere nell’assoluto rispetto delle regole, come abbiamo sempre fatto sin dall’inizio di questa vicenda che va avanti ormai da diversi anni. Avremmo tutto il diritto di riprendere i lavori domani stesso, ma non vogliamo essere avventati e per questo intendiamo consultarci prima con il nostro legale”. Dall’associazione c’è disponibilità al dialogo: “Un’altra cosa importante sarà il dialogo con i residenti di via Friuli, per spiegare loro che la realizzazione della nostra sede, peraltro di dimensioni piuttosto contenute, non avrebbe affatto sulla vita del quartiere quell’impatto negativo che molti temono. Comprendiamo benissimo che è normale avere paura di ciò che non si conosce e per questo siamo disponibili ad un aperto confronto che permetta di dissipare dubbi e timori”.

La Nuova Italia a sostegno della Madni

Sulla questione interviene anche La Nuova Italia (Magenta), con il suo segretario Munib Ashfaq, che appoggerà il Madni in un tentativo di mediazione con l'amministrazione comunale castanese. Commenta Munib: “Basta gettare via tempo e soldi per un diritto - il luogo di culto - riconosciuto dalla Costituzione italiana". La prossima settimana la Nuova Italia dovrebbe incontrare il primo cittadino.

Il commento del sindaco

Il Comune di Castano Primo, a oggi ha già contattato l’associazione e il suo legale per l’analisi della sentenza: “Commenta il sindaco, Giuseppe Pignatiello: “Abbiamo appreso dell'esito della sentenza in riferimento al contenzioso tra il Comune di Castano Primo e l’Associazione Islamica Madni. Purtroppo il giudice ha ritenuto esservi un vizio di forma che ha precluso l’esame nel merito della questione. Come ben sapete, abbiamo da sempre cercato di lavorare a favore di tutta la Comunità, sempre nelle regole e nelle leggi e faremo così anche questa volta. Nei prossimi giorni incontreremo il legale di parte per analizzare la sentenza, abbiamo già contattato invece l’associazione per poter condividere future scelte e opportunità per la singola associazione e per tutto il territorio. In ogni caso assicuriamo totale attenzione ai bisogni di tutti nell'ottica di quell'agire amministrativo per il Bene Comune che da sempre ci contraddistingue”.


Sara Riboldi

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