Legittima difesa, via libera al Senato

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Approvata dal Senato il testo unificato sulla Legittima difesa. Il documento è stato approvato con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un astenuto. Ecco le novità.

Difesa legittima

Nei casi di legittima difesa domiciliare “si considera ‘sempre’ sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 c.p. (quarto comma), per il quale si considera ‘sempre in stato di legittima difesa’ chi, all’interno del domicilio e nei luoghi a esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone ‘posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica’. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Inoltre, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, si esclude la punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito (…) in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Esclusa la responsabilità civile

Viene esclusa la responsabilità civile. In sostanza, se l’autore del fatto è assolto in sede penale, non deve essere obbligato a risarcire il danno che deriva dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

Sanzioni inasprite per i reati

Le sanzioni sono più aspre anche per i reati. Per il reato di violazione di domicilio, la pena detentiva è aumentata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo. Se c’è l’aggravante, la pena di reclusione varierebbe da due a sei anni (invece che da uno a cinque anni). Per il reato di furto in abitazione e furto con strappo (lo scippo, in sostanza) al pena è elevata nel minimo dai tre ai quattro anni e nel massimo dai sei a sette anni. In caso di aggravante, la pena passa dagli attuali quattro ai cinque anni nel minimo mentre il massimo resta a dieci anni. Per il reato di rapina, la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede per la rapina aggravata che la pena della reclusione sia elevata nel minimo da cinque a sei anni (il massimo resta fissato a 20 anni). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da sei a sette anni (il massimo resta fissato a 20 anni).

Nota Servizio studid del Senato


Sara Riboldi

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