Approvata dal Senato il testo unificato sulla Legittima difesa. Il documento è stato approvato con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un astenuto. Ecco le novità.
Nei casi di legittima difesa domiciliare “si considera ‘sempre’ sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 c.p. (quarto comma), per il quale si considera ‘sempre in stato di legittima difesa’ chi, all’interno del domicilio e nei luoghi a esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone ‘posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica’. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Inoltre, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, si esclude la punibilità “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito (…) in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Viene esclusa la responsabilità civile. In sostanza, se l’autore del fatto è assolto in sede penale, non deve essere obbligato a risarcire il danno che deriva dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Le sanzioni sono più aspre anche per i reati. Per il reato di violazione di domicilio, la pena detentiva è aumentata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo. Se c’è l’aggravante, la pena di reclusione varierebbe da due a sei anni (invece che da uno a cinque anni). Per il reato di furto in abitazione e furto con strappo (lo scippo, in sostanza) al pena è elevata nel minimo dai tre ai quattro anni e nel massimo dai sei a sette anni. In caso di aggravante, la pena passa dagli attuali quattro ai cinque anni nel minimo mentre il massimo resta a dieci anni. Per il reato di rapina, la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede per la rapina aggravata che la pena della reclusione sia elevata nel minimo da cinque a sei anni (il massimo resta fissato a 20 anni). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da sei a sette anni (il massimo resta fissato a 20 anni).
Nota Servizio studid del Senato
Sara Riboldi