Lombardia, abrogate alcune norme della legge regionale sull'amianto

amianto

“Si tratta di una iniziativa che fa tornare indietro la regione dall’impegno per liberarci dall’amianto”. Così Marco Caldiroli per Medicina Democratica e Fulvio Aurora per l’Associazione Italiana Esposti Amianto commentano in una nota stampa l’abrogazione da parte della Regione Lombardia dei primi sei articoli della legge regionale del 31 luglio 2012 numero 14, che integra la legge regionale del settembre 2003 in merito alla bonifica e smaltimento dell’amianto. L’abrogazione risale all’inizio dell’anno in un lungo elenco per la razionalizzazione dell’ordinamento regionale. Ma le associazioni non si danno per vinte.

La legge

“La Regione Lombardia ha sempre dimostrato attenzione al tema amianto anche oltre le normenazionali – scrivono Caldiroli e Aurora - La legge regionale 29.09.2003 n. 17 (integrata nel 2012) ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo del censimento (mediante autodenuncia dei proprietari) per tutti gli edifici con amianto compatto (coperture in eternit) obbligo – a livello nazionale – vigente solo per la presenza di amianto friabile (per esempio le coibentazioni). Nel 2012 con la legge regionale 14 sono stati meglio specificati gli obblighi di controllo (comuni e ASL) e alla mancata comunicazione del possesso di manufatti in amianto si applica una sanzione amministrativa tra 100 e 1.500 euro (in relazione alla dimensione del manufatto e all'indice di degrado). Si trattava di una norma non ben calibrata ma ha prodotto un fortissimo incremento nelle comunicazioni dal 2012 che hanno permesso di arrivare a una conoscenza maggiore e con un copertura completa del territorio. Ora sono state abrogate tutte le modifiche introdotte nel 2012 nella L.R. 17/2003 che ritorna, in pratica, alla sua stesura originaria”.

Le norme abrogate

Le due associazioni descrivono nel dettaglio i punti che sono stati abrogati: “Le indicazioni sul controllo delle comunicazioni di possesso di manufatti di amianto e le relative sanzioni: chi ha denunciato l’amianto è sottoposto a obblighi e controlli, chi non l’ha denunciato invece no e se viene ‘preso’ non avrà alcuna conseguenza per tale mancanza. Vengono formalmente azzerati gli obiettivi della “promozione di politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto-correlate”, le previsioni di indagini epidemiologiche, la formazione degli operatori ASL, la promozione di finanziamenti agevolati; la sostituzione delle lastre con coperture con pannelli solari etc. Il “programma di sorveglianza sanitaria degli ex esposti” non avverrebbe più attraverso le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML oggi aggregate alle ASST) né la sorveglianza sanitaria avverrà tramite le ASL (oggi ATS). Viene abrogata la possibilità di convenzioni tra comuni e imprese per la rimozione dell’amianto nel proprio territorio, finalizzata a ridurre i costi per i cittadini. Viene abrogato l’obbligo della Regione di aggiornare annualmente la stima dei quantitativi di amianto presenti nel territorio (e quindi conoscere l’andamento degli interventi). Su questo aspetto va detto che è stato abrogato di fatto da anni (l’ultima relazione ufficiale risale al 2011)”.

Il commento

Il commento di Caldiroli e Aurora è netto: “Si tratta di una iniziativa che fa tornare indietro la regione dall’impegno per liberarci dall’amianto, offende e indebolisce gli ex esposti e i malati di malattie correlate con l’amianto, premia i ‘furbetti’che non si preoccupano (per sé e per gli altri) della presenza di amianto sui tetti”. Insomma, anche se la modifica fosse passata in mezzo agli altri provvedimenti abrogati, la scelta sarebbe sicuramente da rivedere. Le associazioni lanciano un appello: “Nell’esprimere la nostra contrarietà a tali modifiche della Legge 17/2003 (che avrebbe invece bisogno di miglioramenti e una completa attuazione) contiamo su qualche gruppo consiliare che si attivi per eliminare un tale scandalo normativo”.


Sara Riboldi

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